Art. 20.
(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione sulle attività definite dal regolamento vigente e dalla presente legge secondo il metodo dell'agricoltura biologica devono proporre istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato nella tariffa prevista dal comma 2. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza.

 

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      2. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, secondo la tariffa determinata, sulla base del costo effettivo del servizio, con apposito decreto del Ministro, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché di quelli indicati nei decreti di cui ai commi 1 e 2. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al comma 6. Gli organismi di controllo e certificazione che intendono esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione devono essere riconosciuti dal Ministero. Tale riconoscimento è conseguente all'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e non costituisce atto autorizzativo autonomo.
      4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico.
      5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, fatte salve ulteriori disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      6. L'autorizzazione non è trasferibile, ha validità quadriennale ed è rinnovabile. Agli effetti del rinnovo dell'autorizzazione
 

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si tiene conto anche della valutazione delle irregolarità e delle infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza.
      7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, la documentazione attestante la validità e l'attualità della documentazione prodotta in sede di autorizzazione precedente. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, il Ministro, con apposito decreto, può rinnovare l'autorizzazione di cui al comma 1. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma, e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto di autorizzazione, l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare.
      8. Gli organismi di controllo e certificazione, già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine detti organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1.
      9. Qualora siano venuti meno i requisiti per l'autorizzazione di cui al comma 3, il Ministro, su proposta della regione, della provincia autonoma o dell'Autorità preposta alla vigilanza, previa diffida a regolarizzare la propria situazione, sentito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, con decreto motivato dispone la revoca dell'autorizzazione all'organismo di controllo e certificazione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.
 

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      10. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo copia dei documenti riguardanti modifiche alla loro struttura o documentazione di sistema, statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo, entro quindici giorni dalla data di approvazione formale di tali modifiche. Gli organismi di controllo e certificazione devono accompagnare la richiesta di variazione con una relazione dettagliata, motivando la necessità e l'opportunità di procedere alla variazione richiesta. Il Ministero, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, entro un mese dalla data di ricezione della documentazione, esprime il proprio parere.